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Code08 La cartella esattoriale a cura di Rita Sabelli

Ricevere una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da prendere sottogamba. Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' all'agente della riscossione (ad oggi Equitalia), in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso piu' potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.
Tutto cio' non significa che di fronte ad una cartella si debba solo pagare, ma semplicemente che si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto.
E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima. Questa scheda ha lo scopo di dare informazioni riguardo questo complesso strumento di riscossione, in modo da dare la possibilita' a chiunque lo voglia di comprenderlo meglio e saperlo meglio "gestire", anche autonomamente.

COS'E'
La cartella esattoriale e' un documento emesso da un "concessionario" (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinche' siano svolte tutte le attivita' di riscossione coattiva.
L'ambito di competenza degli agenti della riscossione -ovvero delle societa' che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e' provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l'attivita' di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.
L'agente della riscossione -o "concessionario"- funge quindi da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.
La procedura di riscossione attivata con la cartella puo' riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo' dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

Note:
- dal 1 Ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione e' stato soppresso, e la funzione di riscossione e' stata attribuita all'Agenzia delle entrate e all'Inps. L'attivita' e' svolta attraverso la societa' "Equitalia spa" (gia' "Riscossione spa"), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa' che operavano precedentemente come "concessionarie". Per fare degli esempi, la Cerit e' diventata Equitalia Cerit, Esatri e' diventata Equitalia Esatri, etc.etc. Poco cambia nel rapporto con il debitore finale, poiche' tutte le norme (anche vecchie) che si riferiscono ai concessionari della riscossione adesso riguardano direttamente Equitalia.
- vi sono ruoli, e quindi cartelle esattoriali, non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella "spontanea". Non ne trattiamo in questa scheda, limitandoci a dire che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un inadempimento (mancato pagamento) e somme che sono state ripartite in piu' rate su richiesta del debitore (art.32 d.lgs.46/99). Ne e' un tipico esempio la riscossione della vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi "bonari" di pagamento.
FORMA E CONTENUTO

La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.  E' l'atto che assolve la funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori; - atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).
- titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.

COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto L'attuale modello di cartella esattoriale e' stato definito dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13/2/07, emesso a seguito delle disposizioni della legge Bersani (legge 248/06) e della legge 286/06.

Prima pagina:

- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu' avanti);
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;

- totale da pagare, ovvero somma dell'importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc);

- l'ente creditore, ovvero il Comune, l'Agenzia delle entrate, l'Inps, etc.;

- una breve sintesi delle modalita' di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l'aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche' le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca sugli immobili, etc).

Pagine successive

Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:

- la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.) nonche' i dati del responsabile del procedimento (*);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell'ufficio dell'ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (**);

Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:

- Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);
Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:

vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:

- l'anno di compilazione e il numero del ruolo;

- il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo' aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);

- l'anno di riferimento, ovvero dell'atto che ha originato il debito (per es. l'anno in cui e' stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);

- le rate (normalmente una);

- l'importo del tributo;

- i compensi della riscossione (**);

- gli estremi dell'atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).
Sezione COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO:

Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione. Nelle cartelle piu' recenti vi vengono anche riportati i dati della persona responsabile del procedimento (*).

Sezione QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO:

Vi sono riportati i termini e le modalita' per effettuare il ricorso contro la cartella. Per i dettagli sui ricorsi si veda piu' avanti.

Note:
(*) Questo dato e' stato aggiunto da Equitalia nel Novembre 2007 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 377/2007 che ha decretato la necessita' di tale indicazione facendo riferimento allo Statuto del contribuente e alla legge 241/90. Risulta tra l'altro che al decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007), attualmente in sede di conversione in legge, sia stata aggiunta una disposizione che rende obbligatoria l'indicazione del funzionario responsabile. C'e' incertezza e confusione per le cartelle prive del dato, presumibilmente emesse prima di Novembre 2007. In attesa di novita' che dovrebbero scaturire da prossimi incontri tra Equitalia e il CNCU (consiglio nazionale consumatori utenti), si consiglia cautela, considerando anche che per tali cartelle i termini utili per contestare potrebbero essere gia' decorsi.(**) Le spese e maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione.Le spese di notifica nonche' i compensi della riscossione -dovuti all'agente della riscossione- sono invece disciplinati dall'art.17 del d.lgs. 112/99 e possono essere modificati con decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi' come modificate dalla legge 286/06 (precedentemente erano state di 5,88 e di 3,10 euro). I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60gg sono dovuti ulteriori compensi ed interessi di mora, dei quali trattiamo piu' avanti.

LA NOTIFICA

Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni). La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica. La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.

NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO

Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.
NOTIFICA A SOGGETTI TERZI

Questo tipo di notifica puo' avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente. L'atto, infatti, puo' essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:

- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;

- gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;

- i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto). Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r (regola non valida per le notifiche postali, vedi note).E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio" , sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.

Note importanti:

-in caso di notifica postale le cose cambiano leggermente, nel senso che non occorre la seconda raccomandata se la prima e' stata consegnata nelle mani del portiere o del vicino di casa. La cosa, desumibile dalla legge sulle notifiche postali (890/82) e' stata confermata dall'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007, che ha sancito la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale. - In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo' essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.
NOTIFICA PER GIACENZA

Se l'atto non puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.
In questo caso la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza. In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

E' importante sapere che la notifica si perfeziona: - per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;- per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

Fonti: Codice procedura civile artt. dal 136 al 149art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento)
art.60 dpr 600/73 (notificazioni)legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005sentenza Corte Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI

Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente. Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.). Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.

COME PAGARE

Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.

La rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere esplicitamente richiesta all'ente impositore, che la concedera' valutando liberamente il caso. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Le modalita' di rateizzazione dipendono da ciascun ente impositore, che decide in merito con apposite delibere e regolamenti.  Ad oggi la legge (*) prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 48 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi. Questo limite e' stato cosi' modificato dal recente decreto "milleproroghe" (d.l.248/07) e restera' tale solo se la disposizione non subira' ulteriori modifiche in sede di conversione in legge, ad oggi ancora in corso. I termini precedentemente validi erano: 60 rate massime oppure sospensione del pagamento per massimo un anno con successiva ripartizione dello stesso in massimo 48 rate mensili.

Nel caso va presentata un'istanza in carta da bollo con allegata copia della cartella, esponendo le ragioni della temporanea difficolta' finanziarie. Per le rateazioni di cartelle di importo superiore a 50.000 euro occorre obbligatoriamente presentare anche una garanzia fidejussoria o un'iscrizione ipotecaria. Per i dettagli si veda l'art. di legge specificato nella nota sottostante. Alcuni enti locali potrebbero prevedere limiti diversi, anche inferiori, quindi e' bene informarsi direttamente. La richiesta dev'essere presentata tempestivamente e prima dell'inizio della procedura esecutiva (fermo amministrativo, pignoramento, etc.). Essa non sospende i termini normali di pagamento, quindi la tempestivita' della richiesta e' particolarmente importante per evitare di trovarsi troppo alle strette con i tempi, nell'impossibilita' poi di ottenere quanto chiesto.  Se non viene pagata puntualmente la prima rata oppure, successivamente, due rate, il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra' pagare l'intero debito in una sola soluzione.

Se si vuole usufruire di questa possibilita' e' sempre bene verificare le condizioni previste dall'ente impositore, presentando l'istanza secondo le modalita' da questo previste, magari utilizzando moduli predisposti che potrebbero essere scaricabili anche via Internet.


(*) Nota importante: il riferimento e' il d.p.r. 602/1973 (art.19 e 21) recentemente modificato sia dalla Finanziaria 2008 che dal decreto milleproroghe. Tale disposizione, benche' contenuta in una legge che disciplina le imposte sui redditi (irpef, ritenute alla fonte, etc.) e' stata estesa a tutte le riscossioni tramite ruolo disciplinate dal d.lgs.46/99 (si vedano gli articoli 7, 17 e 18 dello stesso), ovvero quelle relative alle entrate dello Stato in generale, alle entrate degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali (regioni, province, comuni). Sono rateizzabili secondo questi principi quindi, le cartelle relative a multe, contributi inps, tarsu, tia, ici, tosap, etc.etc., tenendo presente che le regole specifiche sono comunque fissate dall'ente impositore, che decide se concedere la rateazione oppure no.

MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?

Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).

L'ipoteca sugli immobili puo' essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata.
L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) puo' essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non e' obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera' la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.

Per quanto riguarda il fermo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche' dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.
L'agente della riscossione puo' inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia' avviata.

Fonte: d.p.r. 602/73 art.49, 50, 76, 77, 86 e 87 e codice civile art. 2910

In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella (fissati da decreti del Ministero delle Finanze ed attualmente all'8,40 annuale come da D.M. 28/7/2000), e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non puo' essere preventivata.

ERRORI EVIDENTI E CARTELLE "PAZZE": RIESAME E ANNULLAMENTO "AMICHEVOLE"
In tutti i casi in cui sulla cartella vi e' un errore palese, come l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo gia' pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc., e' consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all'ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.

Cio' tramite il cosiddetto istituto dell'AUTOTUTELA, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all'ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l'errore.

Attenzione, pero'. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non puo' essere piu' presentato.
Tutti i dettagli sull'AUTOTUTELA possono essere approfonditi leggendo la scheda presente tra i link utili.

Nota:
Se si ottiene l'annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell'ente creditore. Cio' tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i dettagli e' bene riferirsi al concessionario, che potrebbe prevedere modalita' di rimborso diverse (art.26 d.lgs.112/99 cosi' come modificato dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge 222/07).
RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)

Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.

Se l'atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella puo' essere impugnata SOLO per vizi propri (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06), e l'atto precedente rimane valido.

Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), e' interessante un principio piu' volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007). E' molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all'eventualita' che essa sia avvenuta per giacenza.

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella. - In caso di imposte dirette, tasse varie, tributi locali, etc, il termine di presentazione e' di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario, vedi scheda tra i link).
- in caso di contributi previdenziali, il termine e' di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro.
- in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine e' di 30 giorni e ci si puo' rivolgere al giudice di pace della zona ove e' avvenuta l'infrazione. Se la sanzione e' relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa' e di intermediari finanziari, etc,) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario (Art.22 e 22bis legge 689/81).
Come gia' detto la cartella deve riportare le modalita' di ricorso, pertanto il consiglio e' comunque quello di riferirsi a quanto indicato. Molte informazioni sul ricorso in commissione provinciale tributaria possono essere trovate nella scheda riportata tra i link.

QUALE PRESCRIZIONE?

Come gia' visto, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc. Per tale motivo non si puo' dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c'e' ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo e della riscossione.

Il termine di prescrizione della cartella, quindi, segue quello del tributo riscosso.

Esempi utili per il consumatore:

- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e' di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);

- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, si veda la scheda sottoriportata);
- Bollo auto: il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

- Canone RAI: la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

Per le attivita' di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall'art.25 del dpr 602/73, cosi' come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006. Per tutti i dettagli si veda l'articolo stesso.
Per approfondimenti sulla prescrizione si vedano queste schede:

- LA PRESCRIZIONE:

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=145347
- Tributi locali (ici, tarsu, tosap): nuove regole sugli accertamenti, sulla riscossione coattiva e sui rimborsi:

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=200375
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 - d.p.r.600/73 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- d.p.r. 602/73 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";

- d.p.r. 43/88 "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici", abrogato, ad eccezione degli articoli 58 e 59, dal d.lgs.112/99;

- d.lgs.37/99 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337";

- d.lgs.46/99 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo";

- d.lgs.112/99 "Riordino del servizio nazionale della riscossione", abroga e sostituisce il d.p.r.43/88;
- d.lgs.193/2001 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione";
- d.l.203/2005, convertito nella legge 248/2005, art.3 "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione", costitutivo della Riscossione Spa, poi Equitalia Spa;
- d.l. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, il decreto Bersani introduttivo del nuovo modello di cartella esattoriale.

La prescrizione e' un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilita' di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo' essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione)

E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice. Cio' significa che e' necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la possibilita' di opporre la prescrizione.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta', le azioni inerenti la contestazione della paternita' e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita' e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E' bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).

Sospensione e interruzione
Il termine di prescrizione puo' essere soggetto a sospensione od ad interruzione:

La sospensione puo' essere determinata dall'esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita' di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l'art.2941 del codice civile.

L' interruzione puo' avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", che puo' contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo' essere fatto valere.

Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche' mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.

Attenzione, le regole relative alla sospensione e all'interruzione non si applicano quando e' prevista una decadenza. Essa e' impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo' essere fatto valere.

Tipi e durata
Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e' di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).
Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche' si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l'onere della prova -del mancato pagamento- e' a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e' sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.

Per praticita' puo' essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche' crediti e debiti) piu' comuni e di maggiore utilita' per gli utenti ed i consumatori.

Come si calcola
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo' far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e' prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell'ultimo giorno del mese.

(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e' importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica. In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:
- puo' avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche' questa sia abilitata -per legge- a ricevere l'atto e siano state rispettate le regole della privacy ;
- puo' avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo' avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
- per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell'atto alle poste o, se la notificazione e' diretta, alla data della spedizione.

Tutto cio' ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione. Non solo puo' risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l'atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera' perfezionata alla data in cui esso e' stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.

Contestazione
Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara' bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r. In certi casi potra' essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora. Queste le istruzioni sulla compilazione: Diffida - Messa in mora

TERMINI ENTRO I QUALI DEBBONO ESSERE FATTI VALERE I DIRITTI
(ovvero di conservazione dei documenti inerenti obblighi e pagamenti)

Oggetto del diritto

Termine

Note e riferimenti

Contestazione vizi su acquisti di beni

Contestazione: 8 giorni dalla scoperta
Prescrizione del diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e segg. c.c.

Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l'acquirente e' un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu' avanti).

Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza

10 giorni

Si vedano le specifiche sulla scheda:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=134100

Diritto di recesso da una polizza vita

30 giorni dalla firma

Si vedano le specifiche sulla scheda:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40755

Contestabilita' estratti conto bancari

60 giorni dal ricevimento

In caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite o per indebiti addebiti il termine entro cui si prescrive il diritto a contestare e' comunque di 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Vizi su beni acquistati da consumatori

Per contestare: due mesi dalla scoperta
Prescrizione del diritto: 26 mesi dall'acquisto

Si vedano specifiche sulla scheda:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40777

Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione).

6 mesi, art.2954 c.c.

E' il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l'albergatore puo' richiedere il pagamento del vitto e dell'alloggio.

Rate di premi di assicurazioni

1 anno, art.2952 c.c.

Decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e' servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.

Diritti derivanti da contratti di assicurazione

1 anno, art.2952 c.c.

Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall'evento;
Per le assicurazioni della responsabilita' civile il termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato;
Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono relativi alla circolazione di veicoli (si veda piu' avanti) il termine e' di due anni.

Diritto alla provvigione dei mediatori

1 anno, art.2950 c.c.

Dall'evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.

Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti

1 anno, art.2955 c.c.

Per le lezioni impartite per tempi piu' lunghi di un mese il termine e' di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.

Iscrizioni a scuole e palestre private

1 anno, art.2955 c.c.

 

Compensi degli ufficiali giudiziari

1 anno, art.2955 c.c.

 

Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)

1 anno, art.2951 c.c.

A decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e' avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa.
Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.

Vizi e difformita' di lavori in genere e contratti d'opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.)

Contestazione: 8 giorni
Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c.

Riguarda vizi di esecuzione o di conformita' (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto all'intervento di un idraulico.

Diritti fatti valere tramite invio di messa in mora

1 anno dall'invio

Entro 12 mesi dall'invio, se non viene attivata una procedura conciliativa o una causa e nel caso di silenzio della controparte, deve essere inviata un'altra raccomandata a/r di sollecito, possibilmente sempre sottoforma di messa in mora, per rinnovare i diritti esercitati.

Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio)

Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro.

Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, art.94,95,98.

Conservazione scontrini d'acquisto

Dipende, minimo 2 anni.

Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c.
Il termine piu' indicativo, pero', e' quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo' spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi.
Quando lo scontrino e' legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo' arrivare anche a cinque anni.

Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli

2 anni dall'evento, art.2947 c.c.

Se vi e' un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu' lunga, si applica quella.

Contestazione danni e vizi su contratti di appalto

Denuncia entro 60gg dalla scoperta;
Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c.

La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera.

Contestazione danno da prodotti difettosi

3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg.

Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene e' stato messo in circolazione.
Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione e' di 5 anni.

Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)

3 anni, art.2956 e 2957 c.c.

Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo' decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall' accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc

3 anni, art.2961 c.c.

E' il termine entro il quale e' possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti.
Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate.
Per gli ufficiali giudiziari il termine e' di 2 anni.

Cambiali (tratte e paghero')

3 anni

A decorrere dalla scadenza.

Bollo auto, pagamenti e rimborsi

3 anni dalla scadenza

E' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86).
Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche' vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Acquisti in genere

Almeno 5 anni

Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.

Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno.

5 anni, art.2948 c.c.

A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni.

Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione

5 anni, art.2948 c.c.

Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.

Spese condominiali

5 anni, art.2948 c.c.

 

Contravvenzioni stradali

5 anni, art.209 del codice della strada.

A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo

5 anni, art.2947 c.c.

 

Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali

5 anni, art.2948 c.c.

Il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni dalla scadenza.
Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero', e' bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.

Interessi su obbligazioni pecuniarie

5 anni, art.2948 c.c.

Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile.

Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%).

5 anni

Termine -calcolato a partire dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).

Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)

5 anni

Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).

Contributi INPS

5 anni

Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero', perche' vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni)

decadenza massima per gli avvisi: 5 anni.
termine di prescrizione: 10 anni.

Cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Le nuove modalita' di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate su questa scheda http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=200375
Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e' comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).

Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori

10 anni dal compimento della prestazione

Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).

Canone RAI

10 anni dalla scadenza

Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.

Vizi e difetti su immobili

Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta
Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, art.1669 c.c.

E' il termine entro cui si possono contestare -al costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario.


Nota: Si consiglia, a titolo cautelativo, di conservare i documenti per uno o due anni in piu' rispetto a quanto indicato nella tabella. Cio' perche' spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che allungano i termini di prescrizione (si veda per esempio la sentenza della Corte di Cassazione n.7662/1999 che ha stabilito che le cartelle esattoriali relative a contravvenzioni, bollo auto e tributi vari possono arrivare fino al quarto mese successivo al termine di prescrizione).

NUOVE REGOLE DI RISCOSSIONE ICI, TARSU, TOSAP,Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni

NOTIFICA E CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO


A partire dal 1/1/07, relativamente alla

* rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
* accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato- a pena di decadenza- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97 e la scheda inserita tra i link).
L'avviso deve contenere:

* la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;

* l’indicazione dell’ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;

* indicazione del responsabile del procedimento;

* indicazione dell’organo o dell’autorita' amministrativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

* delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche' il termine -di 60 giorni- entro cui effettuare il relativo pagamento. Informazioni sull'autotutela e i ricorsi presso la commissione provinciale tributaria possono essere trovati nelle schede riportate tra i link, piu' avanti.

RISCOSSIONE COATTIVA, NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Dal momento in cui l'accertamento e' diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento -od eventualmente un ricorso- il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.

Un eventuale ricorso "sospende" il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente. La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale -in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini- possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)

Nota importante:

Le nuove regole introdotte dalla finanziaria colmano, per quanto riguarda la riscossione coattiva, un vuoto normativo. Le precedenti leggi, infatti, NON prevedevano una scadenza specifica per la notifica della cartella esattoriale ma solo quella per la formazione del ruolo (momento precedente all'emissione della cartella, si vedano le “vecchie” regole piu' avanti), rendendo di fatto impossibile verificare -per il semplice contribuente- il rispetto dei termini.  La finanziaria 2007 ha di fatto eliminato i termini per l'iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo, ovvero in questo caso della cartella esattoriale. Diventa piu' facile, quindi, districarsi nei conteggi e verificare la corretta applicazione dei termini.

RIMBORSI
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

SANZIONI ED INTERESSI APPLICABILI

La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Le sanzioni, invece, sono rimaste invariate (si veda la scheda tra i link).

Vecchie regole abrogate

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
Termini di invio dell'avviso
 Per correzioni od accertamenti: notifica avvisi entro il 31/12 del secondo anno dalla presentazione della dichiarazione o da quanto questa doveva essere presentata, con termine di pagamento di 60 giorni;

Riscossione coattiva

Se all'avviso non seguiva pagamento entro 60 giorni, poteva essere resa esecutiva l'iscrizione al ruolo del debito entro il 31/12 del secondo anno dalla notifica dell'avviso di liquidazione o accertamento, con successiva notifica di una cartella esattoriale.

Rimborsi
Istanza di rimborso da presentare entro due anni dal pagamento o da quando fosse maturato il diritto al rimborso. Il comune aveva 90 giorni per provvedere.

Sanzioni ed Interessi applicabili

Per le sanzioni le regole sono invariate. Il tasso di interesse previsto dalla legge, ora cambiato, era il 7% semestrale. Fonte: d.lgs 507/93, artt. 9 e 10, parzialmente abrogati dalla finanziaria 2007
TOSAP – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Termini di invio dell'avviso

* accertamenti degli errori materiali o di calcolo: notifica avviso entro sei mesi dal versamento o dalla presentazione della denuncia, con pagamento entro 60 giorni;

* accertamento di altri errori, inesattezze o di omessa dichiarazione: notifica avviso entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, con pagamento entro 60 giorni.

Riscossione coattiva
Se all'avviso non seguiva pagamento o ricorso entro 60 giorni, poteva essere resa esecutiva l'iscrizione al ruolo del debito entro il 31/12 dell'anno successivo alla scadenza di detto termine, con successiva notifica di una cartella esattoriale.

Rimborsi
Istanza di rimborso da presentare entro tre anni dal pagamento o da quando fosse maturato il diritto al rimborso. Il comune aveva 90 giorni per provvedere.

 Sanzioni ed Interessi applicabili

Per le sanzioni le regole sono invariate e possono essere consultate nella scheda inserita tra il link (vedi piu' avanti).Il tasso di interesse previsto dalla legge, ora cambiato, era il 7% semestrale.
Fonte: d.lgs 507/93, artt.51 e 53, ora parzialmente abrogati dalla Finanziaria 2007.
Per la riscossione coattiva d.p.r.43/88 art.67 c.2 e d.p.r.602/73 art.17

TARSU – tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Termini di invio dell'avviso  * denunce infedeli o incomplete: notifica dell'avviso entro il 31/12 del terzo anno dalla presentazione; * omesse denunce: notifica dell'avviso entro il 31/12 del quarto anno da quello in cui la denuncia doveva essere presentata;

Riscossione coattiva

Nel caso di mancati pagamenti il ruolo dev'essere formato e consegnato al concessionario della riscossione entro il 31/12 dell'anno successivo a quello per il quale il tributo e' dovuto, con successiva emissione della cartella esattoriale. Nel caso di accertamenti il termine e' sempre di un anno, ma parte dalla data di notifica dell'avviso.

Rimborsi
Istanza di rimborso da presentare entro il 31/12 del secondo anno successivo al pagamento. Il comune aveva 90 giorni per provvedere.

Sanzioni ed Interessi applicabili

Per le sanzioni le regole sono invariate e possono essere consultate nella scheda inserita tra il link (vedi piu' avanti).Il tasso di interesse previsto dalla legge, ora cambiato, era il 7% semestrale.
Fonte: d.lgs 507/93, artt.71,75 e 76, ora parzialmente abrogati dalla Finanziaria 2007
ICI – Imposta comunale sugli immobili

Termini di invio dell'avviso

* per insufficiente o ritardato pagamento: notifica dell'avviso entro il 31/12 del secondo anno dalla presentazione della denuncia o da quando doveva avvenire il pagamento;

* denunce infedeli o inesatte: notifica dell'avviso entro il 31/12 del terzo anno dalla presentazione;
* omesse denunce: notifica dell'avviso entro il 31/12 del quinto anno da quello in cui la denuncia doveva essere presentata;

Riscossione coattiva

Se all'avviso non seguiva pagamento entro 90 giorni, poteva essere resa esecutiva l'iscrizione al ruolo del debito entro due anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o accertamento, con successiva notifica di una cartella esattoriale

Rimborsi
Dovevano essere chiesti entro tre anni con possibilita' di compensazione;

Sanzioni ed Interessi applicabili

Per le sanzioni le regole sono invariate e possono essere consultate nella scheda inserita tra il link (vedi piu' avanti).Il tasso di interesse previsto dalla legge, ora cambiato, era il 7% semestrale.
Fonte: d.lgs. 504/92, parzialmente abrogato dalla Finanziaria 2007

SULL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE: INTERPRETAZIONI E DUBBI
La finanziaria 2007, all'art.1 comma 171, dispone che "le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge", ovvero al 1/1/07.
Questa frase, come si puo' immaginare, ha creato molta confusione rispetto all'individuazione dei casi -riferibili agli anni passati- ai quali si devono applicare le nuove norme. Secondo le interpretazioni piu' “ottimistiche” riferibili tra l'altro ai principi sanciti dallo statuto del contribuente (legge 212/00), le nuove regole NON varrebbero per i rapporti relativi agli anni precedenti al 2007, per i quali non puo' essere prevista alcuna proroga dei termini di decadenza e prescrizione. Secondo altre interpretazioni, invece, piu' diffuse ed anche piuttosto autorevoli (si veda la nota del ministero delle Finanze n.11159 del 19/3/07), sono esclusi solo i rapporti per i quali i termini di accertamento sono gia' prescritti o decaduti al 31/12/06. I restanti possono dirsi pendenti, e quindi per essi i termini si allungano cosi' come previsto dalla finanziaria 2007.

Un esempio pratico: applicando strettamente la legge il termine entro cui potrebbe arrivare un avviso di errato pagamento avvenuto nel 2006 e' di cinque anni, ovvero il 31/12/2011. Secondo l'interpretazione piu' ottimistica, invece, tale termine rimarrebbe di due anni, ovvero scadrebbe il 31/12/2008.
La differenza e' sostanziale, e considerando che la norma e le sue interpretazioni piu' autorevoli (prima tra tutte quella del ministero delle Finanze), stridono notevolmente con i principi sanciti dallo statuto del contribuente senza nemmeno citarne la deroga (come lo stesso Statuto prevederebbe), la questione resta purtroppo aperta ed insoluta. Pertanto non si puo' che riferirsi al proprio Comune oppure, in caso si riceva un avviso ritenuto dubbio o si voglia comunque tentare un'opposizione, all'interpretazione del giudice tributario (commissione provinciale tributaria, si veda la scheda tra i link) Link utili

- Scheda pratica "Autotutela":

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=172909
- Scheda pratica "Commissione provinciale tributaria: il ricorso":

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40763
- Scheda pratica "Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni":

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40737

In tutti i casi in cui un atto (avviso, verbale, cartella esattoriale, etc.) e' palesemente illegittimo o errato -perche' per esempio riguarda una tassa, un tributo o una multa regolarmente pagata- prima di presentare il vero e proprio ricorso e' possibile tentare di ottenerne l'annullamento in modo, diciamo, amichevole.

Si presenta una richiesta tramite l'istituto di autotutela, introdotto dall'art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 - integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.

L'autotutela costituisce il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.
Tale potere spetta all'ufficio che ha emanato l'atto o che e' competente per gli accertamenti d'ufficio, oppure -in via sostitutiva e in caso di grave inerzia- alla Direzione Regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.

Un caso particolare sono le cartelle esattoriali e tutti quegli atti emanati dai concessionari incaricati alla riscossione. In questi casi la regola generale e' che ci si debba rivolgere direttamente all'ente che ha emesso l'atto e che ha poi dato al concessionario incarico di riscuoterlo (per esempio il comune quando si tratti di cartella riguardante l'ICI). Tuttavia nei casi in cui la cartella stesso presenti evidenti vizi di forma si puo' tentare di ottenerne l'annullamento o la correzione rivolgendosi direttamente al concessionario (EQUITALIA, CERIT, etc.). Ricordiamo comunque che qualora ci si rivolga all'ufficio sbagliato (per esempio al concessionario quando questi non e' propriamente competente) esso deve "far da tramite" inoltrando l'istanza all'ufficio giusto.
Maggiori informazioni al riguardo possono essere trovate qui: http://www.equitaliapolis.it/vademecum/page08.htm

Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, e' bene sapere che in alcuni casi questa offre la possibilita' di presentare l'istanza per telefono. Tutte le informazioni sono sul sito http://www.agenziaentrate.it).

Sono competenti anche le Regioni, le Province e i Comuni, relativamente ai tributi di loro competenza (ICI, Tarsu, Tosap, etc.).

LA PROCEDURA

AUTOACCERTAMENTO, RIESAME SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE
L'amministrazione finanziaria, ovvero l'ufficio che ha emesso l'atto, puo' provvedere di propria iniziativa, a seguito di riesame, ad annullarlo -totalmente o parzialmente- o sostituirlo in questi casi:

* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell'imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

Il Ministero delle finanze, con la circolare n.198/98 ha inoltre chiarito che qualunque atto viziato puo' essere annullato d'ufficio anche nel caso in cui:
* siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l'atto sia diventato definitivo;
* il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilita', irricevibilita', improcedibilita', eccetera);
* vi sia pendenza di giudizio;
* non sia stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

In pratica, la legge prevede che l'amministrazione finanziaria possa annullare l'atto, di sua iniziativa, anche qualora il contribuente non ne abbia fatta richiesta e indipendentemente da quanto tempo e' passato dall'emanazione dello stesso.
Puo' farlo, inoltre, pur se l'atto e' oggetto di vicende processuali, con unica eccezione il caso in cui sia stata emessa una sentenza passata in giudicato inerente il merito della controversia (giudicato sostanziale). Se i motivi di merito della sentenza sono diversi da quelli rilevati dall'amministrazione, l'azione di autotutela puo' invece essere esercitata.

La valutazione dell'amministrazione, ovvero dell'ufficio che ha emesso l'atto, dev'essere in tal caso autonoma ed indipendente da eventuali altri giudizi.

Se dalla verifica viene rilevato che l'atto e' annullabile, in tutto o in parte, l'amministrazione deve procedere, inviando al contribuente una comunicazione motivata ed -eventualmente- un nuovo atto sostitutivo del precedente.

Nota importante: abbiamo usato la frase “puo' provvedere di sua iniziativa” non a caso. Secondo la legge, e a quanto ha ribadito il ministero delle Finanze con la circolare suddetta, non vi e' a carico dell'amministrazione finanziaria un dovere giuridico in tal senso. Si tratta di una semplice facolta' discrezionale, il cui mancato esercizio non puo' essere in alcun modo contestato.

RIESAME SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE
La procedura di annullamento puo' avviarsi anche su richiesta del contribuente, che puo' presentare istanza in carta semplice. Su di essa deve specificare:
* l'atto di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale);
* i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile, in tutto o in parte (per i motivi gia' esposti, ovvero errore di persona, errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell'imposta, doppia imposizione, mancata considerazione dei pagamenti gia' effettuati, presenza di requisiti per fruire di agevolazioni o riduzioni, errore materiale del contribuente, etc.). Tali motivi devono essere opportunamente documentati.

La domanda dev'essere presentata all'ufficio (di competenza) che ha emesso l'atto. Nel caso si sbagli ufficio, quello che riceve l'istanza deve comunque consegnarla all'ufficio di competenza.

L'ufficio competente al riesame deve, nel caso in cui l'importo dell'imposta e delle sanzioni superi I 516.456,90 euro, sottoporre il caso al parere della Direzione Regionale da cui dipende. Tale parere e' necessario anche qualora l'importo non sia facilmente determinabile ma si possa comunque supporre che esso superi la soglia. Il parere e' vincolante e deve essere riportato nell'atto finale con cui l'ufficio comunichera' al contribuente l'esito del riesame. La Direzione Regionale non deve intervenire, invece, nel caso in cui l'istanza venga rigettata dall'ufficio competente.

Dopo aver esaminato l'istanza e l'atto contestato, l'ufficio deve provvedere ad annullare o correggere lo stesso oppure a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente e fornendo le motivazioni della propria decisione (ai sensi della legge 241/90 e dei principi ribaditi dallo statuto del contribuente).

L'eventuale annullamento, sia che scaturisca dall'iniziativa dell'ufficio sia che derivi dall'esame di una richiesta del contribuente, riguarda in automatico anche tutti gli eventuali atti successivi a quello esaminato (per esempio la cartella esattoriale che segue l'avviso di accertamento) e comporta il rimborso di tutte le somme riscosse in base a questi atti.

Riguardo ai tempi, non fissati dalla legge, una direttiva della Direzione Regionale della Lombardia (la n.11/28093 del 7/4/2000) ipotizza che la decisione venga comunicata al contribuente entro un periodo massimo di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo casi particolari in cui sia necessario un esame particolarmente approfondito.

NOTA IMPORTANTE: LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ATTO
La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso (presso l'organo competente, giudice di pace, ordinario o tributario a seconda dei casi), ne' quelli di pagamento, ambedue di solito di 60 giorni.
Considerando che i procedimenti spesso durano piu' di due mesi, e' bene chiedere, presentando l'istanza, la sospensione di tutti gli effetti dell'atto contestato, compreso il termine di ricorso.
Se ottenuta, la sospensione termina con l'eventuale notifica di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello contestato. In questa ipotesi il termine per ricorrere riparte, e il contribuente potra' impugnare, con un successivo ricorso, ambedue gli atti.
Se la sospensione non viene ottenuta, e' consigliabile presentare, prima che il termine decorra, il ricorso vero e proprio (in commissione provinciale tributaria per esempio), per non rischiare che esso diventi inammissibile.

INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ha inerzia nel momento in cui l'ufficio competente, sollecitato dalla stessa amministrazione o dall'istanza del contribuente, non proceda al riesame dell'atto oppure non comunichi l'esito del riesame al contribuente che ha inoltrato la richiesta.

L'inerzia diventa inerzia grave quando:
- l'ammontare delle imposte, interessi e sanzioni supera i 516.456,90 euro;
- il lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la grave inerzia sia irragionevolmente lungo;
- vi sia stato un errore di persona (o sul presupposto) oppure una duplicazione dell'importo, ovvero quando sull'atto vi sia un vizio rilevante e sostanziale ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n.37/1997;
(si veda la circolare della Direzione Regionale Lombardia n.11/28093 del 7/4/2000).

Relativamente all'elemento temporale, inoltre, tra le ipotesi di “grave” inerzia vi sono anche:
- il mancato esame protratto nel tempo dell'istanza tout court;
- la mancata richiesta del parere alla Direzione regionale delle Entrate nei casi in cui e' obbligatorio;
- la presenza di atti prodromici, nel mancato esame protratto fino all'emissione dell'atto impositivo;
- il mancato riesame prima della scadenza dei termini di impugnativa (in quanto con la presentazione del ricorso gia' potrebbe verificarsi un'ipotesi di danno);
- in corso di giudizio per il protrarsi del silenzio dalla data di presentazione dell'istanza e fino al compimento di ulteriori atti processuali (ad esempio, fino all'udienza di trattazione del ricorso);
-il prolungato silenzio a fronte di istanza su atti definitivi ove non ricorra la preclusione del giudicato sostanziale.
(si veda la direttiva della Direzione Regionale Toscana n. 72483/T1 dell'11/10/2000).

In tutti i casi di grave inerzia deve intervenire la Direzione regionale dalla quale dipende l'ufficio competente che, d'ufficio o su istanza del contribuente, dovra' sostituire l'ufficio nella sua attivita' accogliendo o respingendo l'istanza.

In uno dei casi citati, valutato attentamente, ci si puo' quindi rivolgere alla Direzione Regionale da cui dipende l'ufficio a cui e' stata presentata l'istanza, sollecitando un intervento o almeno una valutazione. Nel caso la Direzione ritenga che sussista una grave inerzia, puo' sostituire l'ufficio nel procedere all'annullamento dell'atto.

LINK UTILI
Sul sito dell'Agenzia delle entrate e' presente un'utile guida contenente molte informazioni sull'autotutela ed un fac-simile di istanza utilizzabile per presentare la domanda:
Guida fiscale dell'Agenzia delle entrate "Contenzioso tributario: come evitarlo"