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(nella
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Code07
1. Il
giornalista come mediatore intellettuale tra il fatto e il lettore.
Il segreto professionale gli consente di ricevere notizie, mentre le
fonti sono “garantite” - Non esiste il concetto giuridico di
giornalismo. Il concetto, abitualmente estrapolato dall'articolo 2
della legge professionale n. 69/1963 (quello dedicato alla
deontologia della categoria), si riassume nella frase
“giornalismo=informazione critica”. Il primo comma dell'articolo
2, infatti, dice: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la
libertà d'informazione e di critica.....”. Questo vuoto è stato,
però, riempito dalla giurisprudenza: “Per attività giornalistica
deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla
raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a
formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli
organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come
mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della
conoscenza di esso...... differenziandosi la professione
giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione
di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i
cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli,
per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione”
(Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827). Dall'insieme
delle norme si ricava che il giornalista raccoglie, commenta e
elabora notizie legate all'attualità e che è tenuto ad
assicurare (ai cittadini) un'informazione “qualificata e
caratterizzata (secondo la sentenza n. 112/1993 della Corte
costituzionale, ndr) da obiettività, imparzialità, completezza e
correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico,
del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori
nonché dal pluralismo delle fonti cui (i giornalisti, ndr) attingono
conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere
messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti
punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti”.
Il pluralismo delle fonti a sua volta ha un'interfaccia che si
chiama segreto professionale.
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Nel
nostro ordinamento la tutela del segreto professionale viene
tradizionalmente fatto risalire all'articolo 622 del Codice penale
del 1930 (in vigore), che punisce la rivelazione del segreto
professionale. Il divieto di divulgare la fonte della notizia è,
invece, un principio giuridico, che ha festeggiato i 40 anni nel
2003. Giornalisti ed editori, in base all'articolo 2 (comma 3) della
legge professionale n. 69/1963, “sono tenuti a rispettare il
segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di esse”. Tale norma consente
al giornalista di ricevere notizie, mentre le fonti sono
“garantite”. Anche l'articolo 138 Del Testo unico sulla privacy (Dlgs
n. 196/2003) tutela il segreto dei giornalisti sulla fonte delle
notizie, quando afferma che “restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia”. La violazione della
regola deontologica del segreto sulla fonte fiduciaria comporta
responsabilità disciplinare (articoli 2 e 48 della legge n.
69/1963).
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Il
rispetto della segretezza della fonte fiduciaria della notizia,
però, non appare assoluto. L'articolo 200 del Codice di procedura
penale del 1988 stabilisce, per quanto concerne il rapporto tra
obbligo a deporre avanti al giudice e segreto professionale, che il
giornalista può opporre il segreto professionale sui nomi delle
persone dalle quali egli ha avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la
loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina
al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Il
segreto professionale può, quindi, essere rimosso con “comando” del
giudice a condizione che: a) la notizia che proviene dalla fonte
fiduciaria sia indispensabile ai fini della prova del reato per cui
si procede; b) l'accertamento della veridicità della notizia possa
avvenire soltanto tramite l'identificazione della fonte fiduciaria
(Tribunale di Alba, sentenza 25 gennaio 2001, n. 601/2000 Reg.
gen.). In particolare il terzo comma dell'articolo 200 del Cpp
enuncia: “Le disposizioni... si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell'Albo professionale, relativamente ai
nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di
carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per
cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo
attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice
ordina al giornalista di indicare le fonti delle sue informazioni”.
I pubblicisti e i praticanti, esclusi dai vincoli dell'articolo 200
del Codice di procedura penale, non possono, quindi, davanti al
giudice, come i giornalisti professionisti, avvalersi delle norme
citate per “coprire” la fonte fiduciaria delle loro notizie. Ma è
pur vero che gli stessi sono tenuti a rispettare l'articolo 2
(comma 3) della legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione
di giornalista: conseguentemente possono invocare il segreto sulle
fonti.
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2.
Cassazione (VI sezione penale): “Segreto ampio per i giornalisti
sulle informazioni capaci di rivelare la fonte fiduciaria”. Cronista
di Como, imputato ex art. 371/bis, assolto con la formula più ampia
(il fatto non sussiste). Anche la Convenzione europea dei diritti
dell'Uomo protegge le fonti dei giornalisti.
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La VI
sezione penale della Cassazione, assolvendo un cronista di Como
(imputato ex art. 371/bis) con la formula più ampia (il fatto non
sussiste) ha allargato il segreto professionale dei giornalisti. Con
la sentenza n. 85 del 21 gennaio 2004 (depositata l'11 maggio), la
Corte suprema ha stabilito che il segreto professionale sulle fonti,
sancito dall'articolo 200, comma 3 del Codice di procedura penale,
si estende “a tutte le indicazioni che possono condurre
all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le
notizie”. In particolare si legge nella sentenza: “L'attività
giornalistica secondo la previsione dell'art. 200 u.c. c.p.p. è
tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista
professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre
relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie
di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione. La
tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni
che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito
fiduciariamente le notizie. Rientra pertanto nel segreto
professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche
di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le
notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale
rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno
fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto
posto dall'art. 200 c.p.p. cit..Ne deriva che il giornalista il
quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo
legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a
indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla
fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato
previsto dall'art. 371 bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in
parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito”. Il
giornalista che tutela la fonte, come la Corte ha riconosciuto, non
può essere costretto a deporre, come pretendeva il Pm di Como.
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“Ogni
tentativo di aggirare il diritto a tutelare le fonti costituisce
un'aggressione alla libertà di stampa. L'assenza della necessaria
protezione potrebbe infatti dissuadere le fonti dall'aiutare la
stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale.
Alla tendenza restrittiva, manifestata sovente dai giudici
nazionali, si contrappone ora la sentenza in esame, che ha
riconosciuto il diritto al silenzio del giornalista quando le
risposte possono anche potenzialmente consentire l'individuazione
delle sue fonti” (Caterina Malavenda in “Il Sole 24 Ore”
dell'11 giugno 2004).
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Il
segreto professionale è salvaguardato anche dall'articolo 10 della
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. L'articolo 10 (Libertà di
espressione), - ripetendo le parole della Dichiarazione
universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e del Patto sui diritti
politici di New York del 1966 -, recita: “ Ogni persona ha
diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà
d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza considerazione di frontiere”. La libertà di
ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la
Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, la protezione assoluta
delle fonti dei giornalisti.
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Prima di
questa sentenza della Cassazione, era affiorato un orientamento più
favorevole alle ragioni dei giornalisti: “La norma di cui al
comma 3 dell'art. 200 Cpp deve intendersi riferita all'accertamento
della fondatezza della notizia pubblicata, in quanto funzionale
all'esame della sua veridicità che può trovare l'unico strumento
nella identificazione della fonte fiduciaria. Solo in tale
circostanza quindi il giudice, al fine di verificare la rispondenza
della notizia indispensabile per la prova di un reato per cui si
procede, potrebbe ordinare al giornalista di indicare la sua fonte,
purché sia l'unico strumento investigativo a disposizione” (Pret.
Roma, 21/02/1994).
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Una
difesa forte del segreto dei giornalisti era stata affermata dalla
sentenza 14 gennaio 2000 del Tribunale penale di Treviso (n.
252/1999 Reg. gen.): “Nulla è risultato circa l'identità
dell'informatore perché tutti i giornalisti indicati come testi si
sono avvalsi del segreto professionale. Il Pm ha chiesto che gli
stessi venissero obbligati, così come previsto dall'articolo 200
(terzo comma) Cpp, a deporre sul punto, ma il collegio ha respinto
l'istanza. La norma appena menzionata assicura, invece, una piena
tutela al segreto professionale dei giornalisti, consentendo una
deroga soltanto in via di eccezione, e quindi di stretta
interpretazione. Prevede l'imposizione dell'obbligo a deporre in
presenza - congiunta - di due precisi requisiti: quello
dell'impossibilità di accertare la veridicità della notizia se non
attraverso l'identificazione della fonte della stessa e quello
dell'indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato
per il quale si procede. Se questi sono gli stretti limiti di
operatività della deroga, sembra evidente che l'obbligo a deporre
sarebbe stato imposto non già ad accertare la veridicità della
notizia (che pacificamente in questo caso erano vere e non
richiedevano alcuna verifica in tal senso) , bensì ad individuare
l'autore del reato di rivelazione di segreti (del quale, oltretutto,
il giornalista avrebbe potuto eventualmente essere anche partecipe),
violando così la tutela del segreto sulle fonti giornalistiche
accordata dal legislatore”.
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3. C'è
differenza tra il segreto professionale dei giornalisti e quello
degli altri professionisti - Medici, chirurghi, avvocati, sacerdoti,
notai, consulenti tecnici, farmacisti e ostetriche, dottori e
ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti del
servizio pubblico per le tossicodipendenze sono tenuti a non
divulgare notizie ricevute sotto l'impegno del segreto
professionale. I giornalisti, invece, sono eticamente obbligati a
rendere pubbliche (sulla stampa, per agenzia, per tv o per radio,
per web) le notizie ricevute, ma, con gli editori, in base
all'articolo 2 della legge professionale e all'articolo 13 della
legge sulla privacy, sono tenuti a rispettare il segreto
professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal
carattere fiduciario di esse. Gli uni non divulgano le notizie, gli
altri (i giornalisti) devono pubblicare e tutelare soltanto la fonte
delle notizie pubblicate.
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4.
Sentenza Goodwin: la Corte di Strasburgo difende il segreto
professionale dei giornalisti - La Convenzione europea dei diritti
dell'Uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) con l'articolo 10, come
riferito, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo
il diritto a “ricevere” notizie. Lo ha spiegato la Corte dei
diritti dell'Uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il
caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea
diritti dell'Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid
n. 1/2000 n. Peron). William Goodwin, giornalista inglese,
aveva ricevuto da una fonte fidata ed attendibile alcune
informazioni su una società di programmi elettronici (la Tetra Ltd).
In particolare il giornalista rivelò che tale società aveva
contratto numerosi debiti e vertiginose perdite. La società Tetra
per evitare i danni che sarebbero potuti derivarle dalla
divulgazione di tali notizie presentò all'alta Corte di Giustizia
inglese un ricorso con il quale non solo chiedeva che fosse vietata
la pubblicazione dell'articolo in questione, ma chiedeva altresì che
il giornalista fosse condannato a rivelare la fonte delle
informazioni ricevute al fine di evitare nuove “fughe di notizie”.
Le richiesta della Tetra furono accolte sia dall'alta Corte che
dalla corte d'Appello, secondo le quali il diritto alla protezione
delle fonti giornalistiche ben può essere limitato
“nell'interesse0 della giustizia, della sicurezza nazionale nonché a
fini di prevenzione di disordini o di delitti”. Il giornalista,
tuttavia, non eseguì l'ordine di divulgazione della fonte - posto
che in tale modo la stessa si sarebbe “bruciata” - e presentò
ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, denunciando
la violazione dell'articolo 10 della Convenzione.
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La Corte
di Strasburgo, con sentenza 27 marzo 1996, muovendo dal
principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il
diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto
fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla
protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul
presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le
fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista,
con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del
tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse
generale per la collettività”. Questa sentenza della Corte di
Strasburgo è l'altra faccia di una sentenza (la n. 11/1968) della
nostra Corte costituzionale: “Se la libertà di informazione e di
critica è insopprimibile, bisogna convenire che quel precetto,
più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione
stessa del libero giornalista: è il venir meno ad essa, giammai
l'esercitarla che può compromettere quel decoro e quella
dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare”.
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La
decisione del caso “Goodwin” è particolarmente interessante anche
perché ha concorso a dissipare i dubbi nascenti da una
interpretazione letterale dell'articolo 10 della Convenzione, che si
limita a specificare che la libertà di espressione comprende sia il
diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo
di fornirle, senza, però, che sia menzionato il diritto del
giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di
informazioni. Tale lacuna aveva, difatti, sollevato il quesito -
attualmente sciolto dalla Corte - che quest'ultimo diritto non
rientrasse nell'ambito del diritto alla libertà e pertanto non fosse
ricompreso nell'ambito della sua tutela. Anche la nostra Corte
costituzionale, con la sentenza n. 1/1981, ha, come riferito,
riconosciuto solennemente “l'esistenza di una vera e propria
libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione
delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale
risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero”.
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5. La
Corte di Strasburgo, con la sentenza Roemen, impone l'alt alle
perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati a
tutela delle fonti dei giornalisti - L'ordinamento europeo impedisce
ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e
nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro
avvocati a caccia di prove sulle fonti confidenziali dei cronisti:
“La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti
essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere
alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle
fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa.
L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti
giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su
questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe
essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di
"cane da guardia" e il suo atteggiamento nel fornire informazioni
precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”. Questi sono i
principi sanciti nella sentenza “Roemen” 25 febbraio 2003
(Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea
dei diritti dell'uomo. Il segreto professionale dei giornalisti è
tutelato solennemente dall'articolo 10 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, mentre l'articolo 8 della stessa Convenzione
protegge il domicilio dei legali.
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I
protagonisti di questa vicenda (causa Roemen e Schmit contro
Lussemburgo) sono due cittadini lussemburghesi, il giornalista
Robert Roemen e l'avvocato Anne-Marie Schmit. La Corte di
Strasburgo ha dichiarato che c'è stata la violazione degli articoli
8 e 10 della Convenzione e conseguentemente ha condannato il
Granducato del Lussemburgo a pagare al giornalista e all'avvocato
4mila euro a testa per i danni morali nonché le spese (11.629 euro)
al cronista.
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Il 21
luglio 1998, Robert Roemen ha pubblicato un articolo intitolato "Minister
W. der Steuerhinterziehung überführt" ("Il ministro W.
accusato di frode fiscale") sul quotidiano "Lëtzëbuerger
Journal". Vi sosteneva che “il ministro aveva infranto il
settimo, l'ottavo e il nono comandamento con frodi riguardanti l'IVA
e osservava che ci si sarebbe potuti aspettare che un uomo politico
di destra prendesse più sul serio i principi elaborati con tanta
cura da Mosè. Precisava che il ministro era stato oggetto di una
sanzione fiscale di 100.000 franchi lussemburghesi. Concludeva che
un tale atteggiamento era ancor più vergognoso poiché proveniente da
una personalità che doveva servire da esempio”. La reazione del
ministro era scattata sul fronte amministrativo e penale. Così i
giudici avevano ordinato di perquisire gli studi e gli uffici del
giornalista e dell'avvocato alla ricerca di indizi tali da portare
gli inquirenti alla identificazione delle “gole profonde” annidate
nell'amministrazione finanziaria del Granducato.
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Si legge
nella sentenza: “Secondo l'opinione della Corte il presente caso
si distingue dal caso Goodwin in un punto fondamentale. In
quest'ultimo caso l'ingiunzione (di un tribunale inglese, ndr)
aveva intimato al giornalista di rivelare l'identità del suo
informatore, mentre nel caso in oggetto sono state effettuate
perquisizioni presso il domicilio e il luogo di lavoro del
giornalista. La Corte giudica che delle perquisizioni aventi per
oggetto di scoprire la fonte di un giornalista costituiscono - anche
se restano senza risultato - un'azione più grave dell'intimazione di
divulgare l'identità della fonte. Infatti, gli inquirenti che,
muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista
nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d'indagine estremamente
ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la
documentazione in possesso del giornalista. La Corte, che non può
fare altro se non rammentare che "i limiti definiti per la
riservatezza delle fonti giornalistiche esigono da parte [sua] (...)
l'esame più scrupoloso possibile" (vedi supra il provvedimento
Goodwin citato, § 40), è quindi del parere che le perquisizioni
effettuate presso il giornalista erano ancora più lesive nei
confronti della protezione delle fonti di quelle adottate nel caso
Goodwin.In considerazione di quanto precede la Corte giunge alla
conclusione che il Governo non ha dimostrato che l'equilibrio degli
interessi in oggetto, vale a dire, da un lato, la protezione delle
fonti e, dall'altro, la prevenzione e repressione dei reati, sia
stato salvaguardato. A tale scopo rammenta che "le considerazioni di
cui devono tenere conto le istituzioni della Convenzione per
esercitare il loro controllo nell'ambito del par. 2 dell'art.10
fanno pendere la bilancia degli interessi in oggetto in favore di
quello della difesa della libertà di stampa in una società
democratica" (vedi supra il provvedimento Goodwin citato, § 45)”.
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L'avvocato, invece, lamenta un'aggressione ingiustificata al
suo diritto al rispetto del suo domicilio a causa della
perquisizione effettuata presso il suo studio. Sostiene inoltre che
il sequestro avvenuto in tale occasione ha violato il diritto al
rispetto della "corrispondenza fra l'avvocato e il suo cliente”.
La Corte riconosce che “il mandato di perquisizione concedeva
quindi agli inquirenti dei poteri piuttosto estesi”. Inoltre, e
soprattutto, la Corte è del parere che lo scopo della perquisizione
era infine quello di svelare la fonte del giornalista: “Di
conseguenza, la perquisizione della scrivania dell'avvocato ha avuto
una ripercussione sui diritti garantiti al giornalista dall'articolo
10 della Convenzione. La Corte giudica peraltro che la perquisizione
della scrivania è stata sproporzionata rispetto allo scopo previsto,
sostanzialmente tenendo conto della rapidità con cui è stata
effettuata”.
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6.
Pubblicazione di atti processuali coperti dal segreto istruttorio:
la Corte di Strasburgo assolve due giornalisti francesi (7 giugno
2007).
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Due
giornalisti erano stati condannati in Francia per la pubblicazione
nel 1996 di un libro intitolato “Les Oreilles du Président”,
nel quale si raccontava di un sistema illegale di intercettazione
orchestrato dagli alti vertici dell'Eliseo contro numerosi
personaggi della società francese tra il 1983 e il 1986. Tale caso
era stato oggetto dell'attenzione dei media allorquando negli anni
'90 venne pubblicata sulla stampa una lista di 2.000 persone che
erano state sottoposte a illecita sorveglianza. Nel 1993 venne poi
aperto nei confronti di G.M., un collaboratore del Presidente
Mitterrand, un procedimento penale. Con l'uscita del suddetto libro,
costui denunciò in sede penale i suoi autori, accusandoli di aver
utilizzato - addirittura allegandolo in appendice - materiale
sottratto illegalmente dagli atti giudiziari (dichiarazioni rese al
giudice istruttore e brogliacci di intercettazioni). Il Tribunale di
Parigi decretò che il materiale utilizzato era in effetti
documentazione agli atti del processo penale coperto dal segreto
istruttorio e condannò i due giornalisti ad una pena pecuniaria.
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Investita
del caso, la Corte europea ha ritenuto sproporzionata la condanna.
In particolare, la Corte ha ritenuto preminente l'interesse pubblico
a conosce di quello che era stato un affare di stato, acquisendo
certe informazioni - anche riguardanti il processo penale - sulle
illegali intercettazioni subite da noti personaggi. La Corte, pur
ritenendo legittima la protezione della segretezza delle indagini,
ha rilevato che al momento dell'uscita del libro, era già noto che
G.M. era stato inquisito e il governo francese non aveva dimostrato
come la discovery delle informazioni riservate avesse arrecato a
costui una lesione al suo diritto alla presunzione di innocenza ,
posto che la condanna era seguita 10 anni dopo.
-
“È
legittimo - secondo i giudici europei - accordare una protezione
particolare al segreto istruttorio, sia per assicurare la buona
amministrazione della giustizia, sia per garantire il diritto alla
tutela della presunzione d'innocenza delle persone oggetto
d'indagine. Ma su queste esigenze prevale il diritto di informare,
soprattutto quando si tratta di fatti che hanno raggiunto una certa
notorietà tra la collettività. Non solo. La Corte europea ha
ribaltato l'onere della prova: non tocca ai giornalisti dimostrare
che non hanno violato il segreto istruttorio, ma spetta alle
autorità nazionali dimostrare in quale modo «la divulgazione di
informazioni confidenziali può avere un'influenza negativa sulla
presunzione di innocenza» di un indagato. In caso contrario, la
protezione delle informazioni coperte da segreto non «è un
imperativo preponderante». Ciò che conta è che i giornalisti
agiscano in buona fede, fornendo dati esatti e informazioni precise
e autentiche nel rispetto delle regole deontologiche della
professione. Una bocciatura anche per le pene disposte dai tribunali
nazionali. Secondo la Corte europea, infatti, la previsione di
un'ammenda e l'affermazione della responsabilità civile dei
giornalisti possono avere un effetto dissuasivo nell'esercizio
di questa libertà, effetto che non viene meno anche nel caso di
ammende relativamente moderate”. (Dupuis c. Francia, ricorso
n. 1914/02, sentenza 7 giugno 2007; fonte: Marina Castellaneta in
“Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2007).
-
7. La
Corte europea dei diritti dell'uomo condanna il Belgio per la
perquisizione della casa e dell'ufficio del giornalista Hans-Martin
Tillack. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il
Belgio per violazione della libertà di espressione in seguito a
perquisizioni effettuate contro il diritto alla protezione delle
fonti giornalistiche nell'ufficio di un corrispondente tedesco a
Bruxelles. La sentenza della Corte (n. 0 del 27/11/2007) fa
riferimento a fatti accaduti nel 2004 contro il giornalista
Hans-Martin Tillack, corrispondente a Bruxelles per il settimanale
Stern dal 1999 al 2004, nell'ambito di un'indagine avviata in
seguito alla pubblicazione di due suoi articoli su presunte
irregolarità delle istituzioni europee in cui si citavano documenti
confidenziali dell'Olaf, l'ufficio antifrode della Ue. Dopo avere
condotto un'indagine per scoprire l'origine della fuga di notizie,
l'Olaf evocò la possibilità che il giornalista fosse venuto in
possesso dei documenti riservati dopo avere versato denaro. Una
denuncia che diede il via ad un'indagine giudiziaria per corruzione
presunta e per violazione del segreto professionale, nell'ambito
della quale la casa e l'ufficio di Tillack furono perquisiti. Nel
frattempo, il ricorrente aveva presentato un reclamo al mediatore
europeo, che nel maggio 2005 presentava un rapporto speciale al
Parlamento Europeo in cui concludeva che i sospetti di corruzione
erano stati basati sulla pura diffusione di voci da parte di un
altro giornalista e non da Membri del Parlamento Europeo, come
l'Olaf aveva ipotizzato. Con la sentenza del 27 novembre 2007, la
Corte ha chiarito che le perquisizioni "avevano come scopo di
svelare la provenienza delle fonti" e che pertanto rientravano
"nel campo della protezione delle fonti giornalistiche". "In
merito alla lamentata violazione dell'art. 10 della Cedu, la Corte
europea ha affermato che il diritto dei giornalisti - si legge
nella sentenza - di tacere le proprie fonti non deve essere
considerato come un semplice privilegio che può loro essere tolto in
funzione della liceità o non liceità delle fonti, ma
costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con
la massima attenzione, ancor più nel caso del ricorrente, dove gli
indizi erano vaghi e fondati su voci non corroborate. In
conclusione, la Corte ha considerato che, anche se i motivi dati
dalle corti belghe erano "rilevanti", non potevano essere
considerati "sufficienti" per giustificare le ricerche subite dal
ricorrente, constatando pertanto la violazione dell'articolo 10".
-
8. La
tutela delle fonti delle giornalisti a livello continentale
(Consiglio d'Europa e Parlamento europeo) - Con la raccomandazione
n° R (2000) 7, adottata l'8 marzo 2000, anche il Consiglio d'Europa
ha voluto tutelare solennemente le fonti dei giornalisti,
affermando: “Il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro
fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di
espressione garantito dall'articolo 10 della Convenzione. L'articolo
10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti. Vista
l'importanza, per i media all'interno di una società democratica,
della confidenzialità delle fonti dei giornalisti, è bene tuttavia
che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile,
precisa e prevedibile. E' nell'interesse dei giornalisti e delle
loro fonti come in quello dei pubblici poteri disporre di norme
legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero
ispirarsi all'articolo 10, così come interpretato dalla Corte
europea dei Diritti dell'Uomo, oltre che alla presente
Raccomandazione. Una protezione più estesa della confidenzialità
delle fonti d'informazione dei giornalisti non è esclusa dalla
Raccomandazione. Se un diritto alla non-divulgazione esiste, i
giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle
informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia
della loro responsabilità sul piano civile o penale o a una
qualunque pena cagionata da questo rifiuto”. Questa
raccomandazione concorre a formare uno “spazio giuridico
europeo”, che fa del segreto professionale dei giornalisti un
caposaldo della libertà di stampa e del diritto dei cittadini
all'informazione.
-
Del resto
la tendenza espressa dalla Corte di Strasburgo (con le sentenze
citate) trova ulteriore conferma e riscontro con le pronunce
espresse al riguardo dallo stesso Parlamento Europeo, il quale - in
una risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla segretezza delle
fonti d'informazione dei giornalisti - ha dichiarato che “il
diritto alla segretezza delle fonti di informazioni dei giornalisti
contribuisce in modo significativo a una migliore e più completa
informazione dei cittadini e che tale diritto influisce di fatto
anche sulla trasparenza del processo decisionale”. In sintesi il
segreto professionale è indispensabile sia nello svolgimento della
professione giornalistica che nell'esercizio del diritto di ogni
cittadino a ricevere informazioni, mentre per contro le uniche
eccezioni ammissibili devono essere ragionevoli e in ogni caso
limitate, poiché “il mancato rispetto del segreto professionale
limita in modo indiretto lo stesso diritto all'informazione”
-
9. Le
norme della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo sono di
immediata operatività nel nostro Paese - La Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà
fondamentali rappresenta un meccanismo di protezione internazionale
dei diritti dell'uomo particolarmente efficace. Le norme della
Convenzione sono di immediata operatività nel nostro Paese:
«Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui
contenuto sia da considerarsi così generico da non
delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di
immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente
valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo
che si è venuto a determinare in conseguenza del loro
inserimento nell'ordinamento italiano; la 'precettività' in
Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di
adattamento del diritto italiano al diritto internazionale
convenzionale per cui ove l'atto o il fatto normativo
internazionale contenga il modello di un atto interno completo
nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter senz'altro
creare obblighi e diritti, l'adozione interna del modello di
origine internazionale è automatica (adattamento automatico),
ove invece l'atto internazionale non contenga detto modello
le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per
realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato»
(Cass., sez. un. pen., 23 novembre 1988; Parti in causa Polo Castro;
Riviste: Cass. Pen., 1989, 1418, n. Bazzucchi; Riv. Giur. Polizia
Locale, 1990, 59; Riv. internaz. diritti dell'uomo, 1990, 419).
Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 10 del 19 gennaio
1993) si è pronunciata autorevolmente in tale senso,
specificando che la legislazione con cui la Convenzione è entrata
in vigore in Italia consiste in una normativa che, pur avendo forza
di legge, deriva «da una fonte riconducibile a una competenza
atipica» e pertanto risulta «insuscettibile di
abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge
ordinaria». Ribadiscono ancora i supremi giudici della prima
sezione penale, che si pongono su di una linea di continuità con
gli enunciati delle Sezioni unite del 1988: «Le norme della
Convenzione europea, in quanto principi generali dell'ordinamento,
godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della
legislazione nazionale posteriore» (Cass. pen., sez. I, 12
maggio 1993; Parti in causa Medrano; Riviste Cass. Pen., 1994, 440,
n. Raimondi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848; Dpr 9 ottobre
1990 n. 309, art. 86). La suprema magistratura civile è dello stesso
avviso: «Le norme della Convenzione europea sui diritti
dell'Uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale,
introdotte nell'ordinamento italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848,
non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse,
infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri
obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta
introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di
diritti ed obblighi per tutti i soggetti. E non può dubitarsi del
fatto che le norme in questione - introdotte nello ordinamento
italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti
i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate
da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano
da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali,
sono insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di
disposizioni di legge ordinaria» (Cass. civ., sez. I, 8 luglio
1998, n. 6672; Riviste: Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1998,
1380, n. Marzanati; Giust. Civ., 1999, I, 498; Rif. legislativi L
4 agosto 1955 n. 848). Anche la giustizia amministrativa ritiene
che «la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, resa
esecutiva con la l. 4 agosto 1955 n. 848, sia direttamente
applicabile nel processo amministrativo» (Tar Lombardia,
sez. III, Milano 12 maggio 1997 n. 586; Parti in causa Soc.
Florenzia c. Iacp Milano e altro; Riviste Foro Amm., 1997, 1275,,
2804, n. Perfetti; Colzi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848,
artt. 6 e 13 L 4 agosto 1955 n. 848).
-
La
Convenzione deve il suo successo al fatto di fondarsi su un sistema
di ricorsi - sia da parte degli Stati contraenti sia da parte
degli individui - in grado di assicurare un valido controllo
in ordine al rispetto dei principi fissati dalla Convenzione stessa.
La Corte europea dei diritti dell'Uomo è in sostanza un tribunale
internazionale istituito dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali al
quale può essere proposto ricorso per la violazione di diritti e
libertà garantiti dalla Convenzione sia dagli Stati contraenti e
sia dai cittadini dei singoli Stati.
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Non solo
gli articoli della Convenzione quant'anche le sentenze definitive
della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che della prima è diretta
emanazione, sono vincolanti per gli Stati contraenti. «Le Alte
Parti contraenti - dice l'articolo 46 della Convenzione - si
impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle
controversie nelle quali sono parti». Va detto anche che gli
articoli della Convenzione operano e incidono unitamente alle
interpretazioni che la Corte di Strasburgo ne dà attraverso le
sentenze. Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i
giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi sul
modello della giustizia inglese. «La portata e il significato
effettivo delle disposizioni della Convenzione e dei suoi
protocolli non possono essere compresi adeguatamente senza far
riferimento alla giurisprudenza. La giurisprudenza diviene dunque,
come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda contro Regno
Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di
parametri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso
concreto e assurgono a criteri di valutazione del rispetto, in seno
ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivanti dalla
Convenzione….i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso
possono trovare e hanno trovato applicazione, mutatis mutandis,
anche in casi analoghi riguardanti altri Stati» (Antonio
Bultrini, La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo:
considerazioni introduttive, in Il Corriere giuridico, Ipsoa,
n. 5/1999, pagina 650). D'altra parte, dice l'articolo 53 della
Convenzione, «nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o
pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che
possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese
contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte
contraente partecipi». Vale conseguentemente, con valore
vincolante, l'interpretazione che della Convenzione dà
esclusivamente la Corte europea di Strasburgo. Su questa linea si
muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea
dei diritti dell'Uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le
norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i
principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte
europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684).
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10. I
giornalisti italiani devono rifiutarsi di rispondere ai giudici sul
segreto professionale, invocando, con le leggi nazionali, la
protezione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti
dell'Uomo e le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di
Strasburgo. Il Codice di procedura penale (articolo 200) deve
recepire Strasburgo. Pm e Gip devono indagare soltanto su chi
(pubblico ufficiale) ”spiffera” la notizia e non su chi
(giornalista) la riceve in maniera pulita - E' diritto
insopprimibile dei giornalisti quello di raccontare quel che
accade, fatti e notizie su questioni di interesse generale.
Questo principio, che è l'incipit dell'articolo 2 della legge
professionale dei giornalisti italiani, è consacrato in una sentenza
della Corte di Strasburgo. La libertà di scrivere è sacra e cammina
di pari passo con l'osservanza della deontologia. Il rispetto del
segreto professionale è una regola fondamentale perché sul rovescio
garantisce il diritto dei cittadini all'informazione: “E'
diritto dei giornalisti quello di comunicare informazioni su
questioni di interesse generale, purché ciò avvenga nel
rispetto dell'etica giornalistica, che richiede che le
informazioni siano espresse correttamente e sulla base di
fatti precisi e fonti affidabili; costituisce, pertanto, un
limite irragionevole alla libertà di stampa la condanna per
ricettazione di giornalisti che, attenendosi alle norme
deontologiche, abbiano pubblicato documenti di interesse generale
pervenuti loro in conseguenza del reato di violazione di
segreto professionale da altri commesso (nella specie, copia delle
denunzie dei redditi di un importante manager francese)” (Corte
europea diritti dell'Uomo, 21 gennaio 1999; Parti in causa Comm.
europea dir. uomo c. Governo francese e altro; Riviste: Foro It.,
2000, IV, 153).
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La
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e le sentenze di
Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin,
Roemen e Tillack sono episodi che assumono valore strategico.
Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i giudici nazionali
mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono
del segreto professionale. I giornalisti devono rifiutarsi di
rispondere ai giudici in tema di segreto professionale, invocando,
con le norme nazionali (legge n. 69/1963 e dlgs n. 196/2003), la
protezione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti
dell'Uomo nonché le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte
di Strasburgo. Questa linea è l'unica possibile anche per evitare,
come scrive il Tribunale penale di Treviso, di finire sulla
graticola dell'incriminazione per violazione del segreto d'ufficio
in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con
coloro che, - magistrati, cancellieri o ufficiali di polizia
giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti
l'eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava
solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da
vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che,
nell'ambito dell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la
divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista,
che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza
incorrere nel reato previsto dall'articolo 326 del Cp. E' palese la
differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto
sia il corruttore. L'articolo 326, invece, punisce solo chi
(pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve
in maniera pulita e senza contropartite l'informazione e la fa
circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del
giornalista di non rivelare l'identità delle proprie fonti. Il
giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento
disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l'evidente
violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell'articolo 326
del Cp evita l'incriminazione (assurda) del giornalista per concorso
nel reato (con il pubblico ufficiale..loquace) e le perquisizioni,
arma ormai spuntata dopo le sentenze Roemen e Tillack della Corte di
Strasburgo..
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Il Codice
di procedura penale, in base alla relativa legge-delega, ”deve
adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate
dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo
penale”. Il Parlamento in sostanza deve calare nel Codice le
sentenze Goodwin, Roemen e Tillack nonché l'articolo 10 della
Convenzione, abolendo il potere del Gip di interrogare il
giornalista. Finirà la storia dei giornalisti arrestati e condannati
perché difendono il segreto professionale anche come cittadini
europei? L'articolo 200 del Cpp afferma il diritto del giornalista
professionista al segreto sulle sue fonti fiduciarie, ma nel
contempo autorizza il giudice a interrogarlo sulle sue fonti
fiduciarie. Potere, questo, che fa a pugni con la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo. Il Parlamento deve sancire una volta per
tutte la regola in base alla quale il giornalista ha diritto al
segreto professionale come gli altri professionisti. Punto e basta.
Non una parola in più. Strasburgo ha spiegato perché è necessaria ed
urgente questa svolta.
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Prof. Francesco Abruzzo
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